Art. 9.
(Attrezzature ed equipaggiamenti).

      1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usati, o pronti ad essere usati, nell'attività subacquea e iperbarica devono essere conformi alle normative europee; inoltre, qualora prescritto dalle disposizioni vigenti in materia, devono essere collaudati, certificati e utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo.
      2. Alle imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri di profondità è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera e di indicare un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Le stesse

 

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imprese hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica.
      3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea e iperbarica, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro nella propria attività di vigilanza, qualora riscontrino il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e salvo che il fatto non costituisca reato, impartiscono le disposizioni esecutive ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1. La capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono altresì procedere, in base alle gravità e omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, la regione interessata, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui all'articolo 7.